• The Body Shop

Daniela Cola / 22 October 2016 / Marchio / 1164

 

THE BODY SHOP INTERNATIONAL CONTRO SPA MONOPOLE

Con sentenza del 16 marzo 2016, il Tribunale dell’Unione Europea ha respinto il ricorso presentato da The Body Shop International negando così alla catena il diritto alla registrazione del marchio comunitario “SPA Wisdom”. La decisione si fonda sull’esclusione del carattere generico e descrittivo del termine “SPA” in riferimento ai prodotti cosmetici su cui, nella specie, verteva la domanda di registrazione presentata dalla suindicata società con sede nel Regno Unito. Alla decisione, infatti, si arriva a seguito della opposizione che la Spa Monopole, Compagnie Fermière de SPA, avente sede in Belgio, ha sollevato rispetto alla domanda di registrazione del marchio “SPA Wisdom”; opposizione fondata sull’esistenza di marchi anteriori registrati nel Benelux e contenenti, anch’essi, il termine “SPA” (tra questi si ricorda il marchio denominativo “SPA” relativo alle acque minerali e gassate).

IL RICORSO DI BODY SHOP AVVERSO LA PRONUNCIA DI ACCOGLIMENTO DELL'UAMI

In effetti, dopo la pronuncia di integrale accoglimento dell’opposizione da parte dell’Uami (basata sul rischio dell’indebito vantaggio dal carattere distintivo e dalla notorietà del marchio anteriore “SPA”) , The Body Shop non ha esitato a presentare ricorso per ottenere l’annullamento di quanto deciso dall’Uami. Anche questa volta, però, The Body Shop ha la peggio; il Tribunale dell’Unione Europea, infatti, ha confermato che il termine “SPA” non ha carattere generico e descrittivo per i prodotti oggetto della domanda di registrazione (prodotti cosmetici) contrariamente a quanto, invece, avviene in riferimento al campo della idroterapia (in particolare hammam o saune).

UAMI: NO ALL'INDEBITO VANTAGGIO DAL MARCHIO ANTERIORE SPA

Viene, pertanto, ribadito il concetto, già espresso dall’Uami, ossia il rischio che il marchio “SPA Wisdom” possa, attesa la connessa finalità di bellezza, trarre indebito vantaggio dal marchio anteriore “SPA” avente, anch’esso, un intrinseco messaggio di salute e purezza. In particolare, va sottolineato che le acque minerali sono usate come ingredienti dei prodotti cosmetici per cui, tra i segni in esame, vi è sicuramente una significativa affinità. Per concludere, vale la pena sintetizzare i criteri utilizzati dal Tribunale che non ha trascurato sia la coincidenza del pubblico di riferimento (in entrambi i casi appartenente agli Stati del Benelux) sia la somiglianza tra i segni (in entrambi i casi contenenti il termine “SPA”).

Daniela Cola