Daniela Cola / 08 November 2016 / Marchio / 791

 

E’ TUTELABILE IL DANNO DA CONCORRENZA SLEALE POTENZIALE

Con sentenza n. 10643 del 2015 la Cassazione Civile ha sancito la tutelabilità del danno da concorrenza sleale potenziale intesa in relazione ad attività sia preparatorie all’attività imprenditoriale sia dirette alla espansione aziendale. La decisione della Cassazione si pone in linea con la giurisprudenza maggioritaria ed interviene in accoglimento del ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che, dal suo canto, si era espressa respingendo la domanda risarcitoria, in riforma della sentenza di primo grado.


LA VICENDA PROCESSUALE
La vicenda processuale su cui la Corte di Appello di Venezia è stata chiamata ad esprimersi ha visto coinvolti due fratelli in qualità di ex soci i quali avevano concordato la scissione della loro s.n.c. e la costituzione di due distinte unità gestite singolarmente. L’azione legale venne proposta, pertanto, da un fratello che ritenne di convenire in giudizio l’altro in quanto ritenuto colpevole di concorrenza sleale. La Corte di Appello, però, come detto, riformò la sentenza di primo grado configurando la carenza di legittimazione processuale sulla base della mancata attività imprenditoriale dell’attore che, nella fattispecie, aveva agito in proprio e nella qualità di rappresentante della s.n.c. oramai in liquidazione.

LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE
La sentenza della Corte di Appello viene ribaltata dalla Cassazione, Sezione Prima Civile, la quale, invece, nella vicenda in esame, ha ravvisato una ipotesi da concorrenza sleale motivando la propria decisione sulla base della probabilità di atti di concorrenza sleale in conseguenza del precedente legame societario dei due fratelli e della scrittura privata sottoscritta dagli stessi per la scissione della originaria società in due unità distinte.

IN CONCLUSIONE SI CONFIGURA CONCORRENZA SLEALE POTENZIALE ANCHE QUANDO NON SI ABBIA ANCORA DATO INIZIO ALL'ATTIVITA'
La concorrenza sleale si può configurare anche qualora sia meramente potenziale ossia qualora uno dei soggetti coinvolti non abbia ancora dato inizio alla propria attività imprenditoriale o la stessa sia ancora in fase preparatoria e organizzativa.
Per l’accertamento della sussistenza della concorrenza sleale, i criteri valutativi determinanti sono la potenziale espansione della attività in questione in relazione alla probabilità di concorrenza nello stesso settore merceologico e le attività concorrenziali poste in essere anche se meramente strumentali o preparative all’avvio della propria impresa.

 Per restare nell'ambito della tutela del marchio, potrebbe essere configurata come concorrenza potenzialmente sleale l'attività di uso di marchio simile a quello registrato da terzi, fidando nel fatto che questi non abbia ancora intrapreso l'attività imprenditoriale e quindi sfruttato commercialmente il marchio registrato.

Daniela Cola