Daniela Cola / 08 November 2016 / Marchio / 1117

Il marchio Venex è nullo. Nullità del marchio foneticamente o visivamente confondibile.

La Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello sul caso dei marchi VENUS /VENEX. Ha sancito la nullità di un marchio qualora lo stesso sia confondibile con un altro presente sul mercato sia da un punto di vista fonetico che visivo.

 

IL MARCHIO VENEX E’ NULLO

 

NULLITA’ DEL MARCHIO FONETICAMENTE O VISIVAMENTE CONFONDIBILE

 

Con sentenza n. 15840 del 2015 la Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, chiamata ad esprimersi a seguito del ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello concernente il caso dei marchi VENUS /VENEX, ha sancito la nullità di un marchio qualora lo stesso sia confondibile con un altro presente sul mercato sia da un punto di vista fonetico che visivo. La Corte di Cassazione, in particolare, ha concluso confermando la correttezza del confronto tra i suindicati marchi così come eseguito dai giudici di merito e ha, quindi, respinto il relativo motivo di impugnazione fondato sulla violazione delle norme attraverso cui operare il raffronto tra i segni distintivi.

IL PRECEDENTE: LA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO

La Corte di Appello, pur rilevando le differenze concettuali tra i due marchi in questione, ha sentenziato la nullità del segno distintivo Venex per carenza di novità. La decisione, giunta a seguito di una completa analisi dei due marchi esaminati complessivamente sia da un punto di vista concettuale che fonetico e visivo, ha trovato la sua ratio nella confondibilità rilevata sia in termini fonetici che visivi. In sintesi, le suindicate differenze concettuali non sono state ritenute determinanti e tali da escludere la confondibilità tra i marchi in conflitto.

CONCLUSIONE

La Cassazione ha giudicato esatte le operazione di confronto eseguite dalla Corte di Appello in relazione a questi due marchi in questione (relativi, tra l’altro, a prodotti analoghi ed indirizzati al medesimo canale merceologico) e ha sottolineato la centralità del ruolo della “percezione” da parte del consumatore di riferimento. In sostanza, premessa la funzione del marchio quale segno che contrassegna la provenienza del prodotto o di un servizio da una data impresa, la Corte ha concluso evidenziando che tale identificazione può legarsi, oltre che al significato del marchio, anche alla identità visiva e fonetica dello stesso marchio.

 

Daniela Cola